Art. 120.
(Fondo per le aree sottoutilizzate).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166

 

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milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015»;

          b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».